Attenzione quando si parla di diritto d’autore alle varie “sfumature” di tale espressione!
Quando l’autore di un’opera ne trasferisce i diritti, come previsto anche dalla normativa Iva, la cessione dei diritti sull’opera va distinta in:
- Cessione del diritto d’autore
- Concessione (ovvero trasferimento del solo diritto di godimento)
- Trasferimento di altre privative (per esempio licenza d’uso e di diritto)
- Cessione dell’opera (per quadri e sculture, per esempio; essa può non comportare la cessione dei diritti di utilizzazione, per esempio del diritto di riproduzione)
Artisti professionisti dotati di Partita Iva
Per la normativa Iva, per gli artisti professionisti dotati di partita Iva sono soggetti a Iva:
- Le cessioni di diritti fatte da soggetti diversi dall’autore o suoi eredi
- Le cessioni di diritti o delle altre privative fatte da autore, suoi eredi o legatari per opere utilizzate da imprese a fini commerciali
Per la normativa Iva, non sono soggetti a Iva:
- Le cessioni di diritti fatte dall’autore, suoi eredi o legatari (L’esclusione opera anche se l’autore è artista o professionista, ovvero soggetto passivo Iva)
- Le prestazioni di mandato o mediazione per la protezione del diritto d’autore (esempio: riscossione del diritto d’autore)